Riposi per allattamento e assegno di maternità a carico dello Stato. Parte la presentazione telematica delle domande

Pubblicato il 09 agosto 2018

Sono in arrivo novità per la richiesta dei permessi per l’allattamento e dell’assegno di maternità: con il messaggio del 27 luglio 2018, n. 3014, l’INPS ha, infatti, ufficializzato l’operatività del regime telematico per la presentazione delle domande relative ai riposi giornalieri per allattamento e per beneficiare dell’assegno di maternità dello Stato, sino ad oggi presentate in modalità cartacea. Col messaggio, l’INPS ha illustrato le modalità di presentazione di queste domande, rimandando ad una successiva nota le istruzioni relative all’aggiornamento delle procedure a disposizione delle Strutture territoriali.

Vediamo, quindi, non solo la procedura; anche le condizioni previste per beneficiare dei riposi giornalieri per allattamento e dell’assegno di maternità a carico dello Stato.

Disciplina dei riposi giornalieri per allattamento

Come normato dagli articoli 39, 40 e 41 del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità (decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), i riposi giornalieri per l’allattamento del bambino nel suo primo anno di vita sono permessi orari retribuiti che, a seconda delle situazioni, possono essere riconosciuti:

Di seguito i casi in cui vengono garantiti i permessi per allattamento rispettivamente alla madre, al padre o ad entrambi i genitori.

 

Riposi giornalieri per allattamento alla madre lavoratrice dipendente:

in caso di parto;

in caso di adozione;

in caso di affidamento durante il primo anno di vita del bambino e/o o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;

 

Riposi giornalieri riconosciuti al padre lavoratore dipendente:

in caso di morte o grave infermità della madre;

in caso di abbandono del figlio da parte della madre;

in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;

in caso di madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (vale a dire lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);

in caso di madre casalinga;

in caso di rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.

 

Per entrambi i genitori, il diritto è riconosciuto al ricorrere delle seguenti condizioni:

presenza di assicurazione all’INPS per la tutela della maternità/paternità;

attualità del rapporto di lavoro dipendente;

avvenuta fruizione del congedo di maternità.

Come ottenere i riposi giornalieri per allattamento

La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all'INPS entro il termine di prescrizione, pari ad un anno.

Ulteriormente, si precisa che nei casi di pagamento diretto, la domanda delle lavoratrici deve essere presentata anche all'Istituto.

A seguito della presentazione dell'istanza, relativamente alla fruizione dei riposi giornalieri per l’allattamento, si fa presente che gli stessi potranno avere una durata che varia a seconda dell’orario di lavoro della madre o del padre, nei seguenti limiti:

due ore di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere;

un’ora di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere.

Ancora sul punto, in caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi, i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.

Viceversa, in caso di fruizione dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i riposi si riducono della metà.

Presentazione telematica delle domande di riposi giornalieri per allattamento

Come comunitato dall’INPS, è operativa la presentazione telematica dei riposi giornalieri per allattamento, fermo restando che è previsto un periodo transitorio, per i prossimi tre mesi, durante il quale sarà ancora possibile, per gli utenti interessati, l’invio delle domande mediante le tradizionali modalità.

Di conseguenza, gli utenti potranno scegliere di presentare le domande attraverso uno dei seguenti canali:

 

NB! L'eventuale certificazione medico-sanitaria necessaria all'istruttoria deve essere presentata in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello, oppure spedita a mezzo raccomandata.

L’assegno di maternità a carico dello Stato

 L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, denominato assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato concessa ed erogata direttamente dall'INPS (art. 75 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

 

NB! In caso di affidamento non preadottivo, l’assegno spetta solo qualora il neonato non sia stato riconosciuto o non sia riconoscibile dai genitori.

Presentazione telematica delle domande di assegno di maternità dello Stato

 Come nel caso della richiesta dei permessi giornalieri per allattamento, gli utenti potranno scegliere di presentare le domande attraverso uno dei seguenti canali, allegando telematicamente la relativa documentazione:

 Anche in tale ipotesi, alla fine del periodo transitorio dei tre mesi, le domande di assegno di maternità dello Stato dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001

INPS - messaggio n. 3014 del 27 luglio 2018

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Notifica ricorso solo telematica, nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo

26/02/2025

Obblighi fiscali del custode giudiziario per beni sequestrati

26/02/2025

Assegno di inclusione: novità in arrivo. Aggiornate le faq dal ministero del lavoro

26/02/2025

Aiuti per imprese agricole di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dalle alluvioni 2023

26/02/2025

Decreto Cultura 2025 convertito: misure

26/02/2025

NASpI: dimissioni per fatti concludenti con doppia penalizzazione

26/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy