Rinuncia onerosa alla “servitù”
Pubblicato il 23 maggio 2008
Con la risoluzione n. 210 del 22 maggio 2008, l’agenzia delle Entrate interviene a chiarire che la rinuncia al diritto di servitù, che comportava la non edificabilità sul fondo confinante, dietro pagamento di un corrispettivo al rinunciante genera plusvalenza da tassare ai fini Irpef in capo allo stesso. Questo in quanto la rinuncia al vincolo reale rientra nell’articolo 67, comma 1, lett. b) del Tuir ed il corrispettivo erogato dal confinante è da considerare cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione). Dunque, tale rinuncia è equiparata a un atto traslativo avente a oggetto un terreno edificabile. La plusvalenza deve essere calcolata sottraendo il prezzo di acquisto originario dal corrispettivo percepito nel periodo d’imposta.