Rinuncia onerosa alla “servitù”

Pubblicato il 23 maggio 2008 Con la risoluzione n. 210 del 22 maggio 2008, l’agenzia delle Entrate interviene a chiarire che la rinuncia al diritto di servitù, che comportava la non edificabilità sul fondo confinante, dietro pagamento di un corrispettivo al rinunciante genera plusvalenza da tassare ai fini Irpef in capo allo stesso. Questo in quanto la rinuncia al vincolo reale rientra nell’articolo 67, comma 1, lett. b) del Tuir ed il corrispettivo erogato dal confinante è da considerare cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione). Dunque, tale rinuncia è equiparata a un atto traslativo avente a oggetto un terreno edificabile. La plusvalenza deve essere calcolata sottraendo il prezzo di acquisto originario dal corrispettivo percepito nel periodo d’imposta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy