Una Srl il cui consiglio di amministrazione è composto da quattro amministratori, due soci e due non soci, che hanno rinunciato, nel corso del 2016, al trattamento di fine mandato (TFM) accantonato negli esercizi precedenti, chiede quale regime fiscale deve applicare.
Con risoluzione n. 124 del 13 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce le opportune indicazioni.
Ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR, inserito dall’articolo 13 del Dlgs n. 147/2015 - c.d. “decreto internazionalizzazione” - la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Il socio è tenuto, quindi, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a comunicare alla partecipata tale valore; in mancanza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito deve ritenersi pari a zero con la conseguenza che il debitore assoggetta a tassazione tutta la sopravvenienza attiva.
Nel caso prospettato, emerge la volontà degli amministratori soci di apportare, attraverso la rinuncia alle quote di TFM accantonate, nuove risorse al patrimonio della partecipata, con il conseguente aumento del costo della partecipazione da essi detenuta. Però, visto che si tratta di crediti per il TFM dovuto a persone fisiche non esercenti un’attività di impresa e che non sussiste una differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR.
Inoltre, specifica la risoluzione n. 124/2017, non è necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia.
Con riferimento alla rinuncia al TFM da parte degli amministratori non soci della società, trova applicazione l’articolo 88, comma 1, del Tuir, con la conseguenza che la società dovrà tassare una sopravvenienza attiva nei limiti delle quote di trattamento di fine mandato accantonate e dedotte.
Per quanto riguarda la rilevanza reddituale in capo agli amministratori (soci e non soci) della rinuncia al TFM, si espone quanto segue.
Per i soci amministratori rinunciatari, i crediti rinunciati - che si intendono giuridicamente incassati - dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società.
Invece, in caso di rinuncia da parte degli amministratori non soci, per i quali non si può parlare di incasso giuridico, la società dovrà assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato. Gli amministratori non vengono assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.
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