Rinnovo delle deleghe per il “Cassetto fiscale” entro il 31 ottobre
Pubblicato il 29 ottobre 2014
Entro il
31 ottobre 2014, gli intermediari abilitati che hanno intenzione di aderire al “
Cassetto fiscale delegato” dovranno sottoscrivere le “
Condizioni generali di adesione al servizio di consultazione” allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
29 luglio 2013.
Cassetto fiscale delegato
Si ricorda che il
“Cassetto fiscale delegato” è il servizio telematico messo a disposizione del Fisco, attraverso il quale il professionista incaricato può accedere alle informazioni del contribuente cui presta consulenza, dietro sua specifica delega.
Le informazioni fiscali reperibili tramite tale Cassetto sono: i dati anagrafici, i dati delle dichiarazioni fiscali, i dati di condono e concordati, i dati dei rimborsi, i dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, i dati patrimoniali (atti del registro), le comunicazioni di anomalie da studi di settore e le informazioni sullo stato di iscrizione al Vies.
Ciascun contribuente può delegare fino a due intermediari alla consultazione del proprio Cassetto fiscale.
Decadenza deleghe
Il mancato rinnovo dell’adesione al servizio di consultazione telematico porterà alla
decadenza delle deleghe già conferite dai contribuenti ai propri intermediari, a partire dal 1° novembre 2014.
Per il rinnovo, l’intermediario dovrà collegarsi al sito delle Entrate e dall’area riservata alla funzionalità “
Adesione regolamento cassetto fiscale delegato”, disponibile nel menù “
Proposte”, scaricare il
regolamento che disciplina il servizio, autenticarlo e inviarlo tramite Entratel all'Agenzia delle Entrate.