Rinnovato il ccnl dei lavoratori in somministrazione

Pubblicato il 13 settembre 2013 Siglata, da Assolavoro e Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp@, l'ipotesi di accordo del 10 settembre 2013 per il rinnovo del ccnl dei lavoratori in somministrazione.

Con l'accordo, relativamente al contratto a tempo indeterminato, viene introdotto il riconoscimento di un incentivo di euro 750 – fino ad un massimo di 36 mesi - all'Agenzia che assume il lavoratore a tempo indeterminato, indipendentemente che si tratti di un nuovo contratto o di una trasformazione.

In via transitoria è riconosciuta la stabilizzazione a quei lavoratori in somministrazione che abbiano maturato 24 mesi continuativi o 30 cumulativi alla data del 30 settembre 2012. Inoltre, nei casi di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) è obbligo stipulare il solo contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione delle ipotesi di sostituzione.

Si evidenzia l'articolo concernente la “Clausola sociale”, che prevede il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, nei limiti numerici previsti dal bando, qualora – in caso di cessazione di appalti pubblici – la nuova aggiudicazione interessi un'Agenzia diversa dalla precedente.

Incentivata la bilateralità e introdotta una retribuzione minima garantita. In caso di cassa integrazione in deroga, l'Agenzia è tenuta ad un'integrazione fino al 100% della retribuzione, nel caso ciò sia previsto per i dipendenti dell'utilizzatore.

Aggiornata la disciplina dell'apprendistato professionalizzante secondo le ultime novità legislative.
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