Rimborso ritenute non dovute, richiesta entro 48 mesi

Pubblicato il 25 gennaio 2021

C’è tempo fino a 48 mesi per richiedere il rimborso delle ritenute operate e non dovute. In tal caso, il termine decorre dal momento in cui è stata operata la ritenuta. Quindi, il termine di decadenza di 48 mesi è lo stesso:

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 55 del 22 gennaio 2021. Nel documento di prassi l’AdE indica il termine di decadenza per i dipendenti che devono chiedere il rimborso delle ritenute subite in più rispetto a quelle dovute.

Rimborso ritenute non dovute, modalità di riscossione delle imposte

L'art. 1 del Dpr. n. 602/1973, recante le “Modalità di riscossione delle imposte sul reddito”, prevede che le imposte sui redditi sono riscosse mediante ritenuta diretta o versamenti diretti. In particolare, l’art. 2 dispone che “Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato”. Tale modalità di riscossione dell'imposta è operata dalle Amministrazioni dello Stato che corrispondono somme e valori costituenti reddito di lavoro dipendente per il percipiente.

Ai sensi dell'art. 29 (“Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”) del Dpr. n. 600/1973, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. Tale modalità di riscossione, diversamente dal "versamento diretto", non comporta, in ragione della coincidenza tra il soggetto tenuto ad operare la ritenuta e il soggetto creditore del tributo, il materiale versamento all'Erario delle ritenute operate sulle somme erogate.

Rimborso ritenute non dovute, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’unico criterio che consente di individuare la decorrenza del termine è rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Pertanto, posto che la diversa modalità di riscossione (ritenuta diretta o versamento diretto) non può in alcun modo costituire un presupposto per una diversa decorrenza del termine di 48 mesi, ad essere dirimente è la debenza delle somme dovute a titolo di acconto e non la modalità mediante in cui la ritenuta è operata.

In conclusione, il dies a quo per la decorrenza del termine coincide con quello in cui la ritenuta è stata operata, considerato che, già al momento dell’erogazione dell’indennità de quo, l’obbligazione tributaria era certa e la parziale sua imponibilità legittimava il contribuente alla presentazione dell’istanza di rimborso ai sensi del richiamato art. 37.

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