La Cassazione, accogliendo un ricorso mosso dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito di una contesa per un rimborso Irap per l'acquisto di uno strumento di lavoro, spiega che il contribuente, lavoratore autonomo aveva l'onere della prova, ma non ha saputo fornire la dimostrazione che lo strumento acquistato era bene necessario per lo svolgimento dell’attività.
Per chiarezza la Corte motiva, con l'ordinanza n. 17671 del 6 settembre 2016, che una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, ai fini dell'assoggettamento ad Irap, se l’attrezzatura è connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista.
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