Rimborso Irap negato per l’associato dello studio

Pubblicato il 13 novembre 2009

Sarà tenuto a versare l’Irap il professionista associato allo studio professionale. E’ questa la decisione pronunciata dalla cassazione civile con sentenza n. 22781 del 28 ottobre 2009, che ha capovolto la posizione assunta dai giudici di merito che avevano, al contrario, escluso l’assoggettamento ad Irap per il professionista che svolge il proprio lavoro nell’ambito di uno studio associato.

Per i giudici di piazza Cavour lo studio associato, per sua natura, si presta in via presuntiva ad essere qualificato come organizzazione autonoma di strutture e mezzi anche se di entità minima; inoltre associandosi i soggetti che lo compongono hanno “l’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’adempimento dell’attività”, potendo così trarre la conseguenza che il reddito derivante non sia solo il prodotto della professionalità dei singoli.

Per evitare l’assoggettamento alla tassa il professionista avrà l’onere di provare che il reddito è il frutto solamente del lavoro di ogni componente lo studio, essendo ininfluente la presenza di una organizzazione.

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