Rimborso Irap con un emendamento alla dichiarazione presentata
Pubblicato il 18 luglio 2012
Ai fini Irap, il contribuente può contestare l'atto impositivo con un emendamento alle dichiarazioni presentate all'Amministrazione finanziaria,
“e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l'azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. E in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall'art. 38 del dpr 29 settembre 1973, n. 602”.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
12338, depositata il 17 luglio 2012, che sottolinea la possibilità di dedurre la non debenza dell'imposta nell'atto di impugnazione della cartella esattoriale, se necessario correggendo gli eventuali errori commessi nella dichiarazione.
Accolto, così, il ricorso di un professionista avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna.