Rimborso gasolio commerciale: scadenza per la domanda del terzo trimestre 2024

Pubblicato il 02 ottobre 2024

Le imprese di autotrasporto possono presentare, dal 1° al 31 ottobre 2024, la dichiarazione per accedere al beneficio fiscale delineato dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, in riferimento ai consumi di carburante registrati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2024.

E’ quanto contenuto nella nota del 25 settembre 2024, protocollo n. 594995/RU, dell'Agenzia delle Dogane.

Beneficiari dell’agevolazioni

I beneficiari che possono accedere agli incentivi sono:

  1.  
  • persone fisiche o giuridiche registrati nel registro nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi,
  • persone fisiche o giuridiche in possesso di una licenza per gestire l'autotrasporto di beni per uso proprio e registrati in un elenco dedicato,
  • aziende situate in altri stati membri dell'Unione Europea che soddisfano i requisiti normativi UE per operare come trasportatori su strada,

 

che effettuano trasporto di beni utilizzando veicoli con un peso totale pari o superiore a 7,5 tonnellate.

  1.  
  • enti pubblici o aziende pubbliche locali che operano secondo il Decreto Legislativo del 19 novembre 1997, n. 422,
  • aziende che offrono servizi di trasporto interregionale di competenza statale;
  • aziende che gestiscono servizi di trasporto di competenza regionale e locale;
  • aziende che forniscono servizi di trasporto regolari a livello comunitario in conformità al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

che svolgono trasporti di persone.

  1.  
  • enti pubblici o aziende,

che operano servizi di trasporto di persone tramite impianti a fune in regime di pubblico servizio.


Non sono ammessi al rimborso i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da veicoli di categoria euro 4 o inferiore a partire dal 1° gennaio 2021.

Software

Sul portale web dell'Agenzia delle Dogane (sezione Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2024), è possibile trovare e utilizzare l'ultima versione del software per redigere e stampare la dichiarazione per il terzo trimestre del 2024.

Per coloro che non utilizzano il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la dichiarazione, se compilata su carta, deve essere duplicata su un supporto digitale come CD-ROM, DVD o chiavetta USB, e consegnata insieme alla versione cartacea. Qualora le dichiarazioni non includano il necessario supporto digitale con il contenuto in formato specificato dall'Agenzia, queste dovranno essere regolarizzate.

Destinatari delle dichiarazioni

Gli uffici autorizzati a ricevere le dichiarazioni sono i seguenti:

1. per le imprese nazionali, l'Ufficio delle Dogane competente in base alla posizione della sede operativa dell'impresa. Se l'impresa ha più sedi operative, è competente l'ufficio relativo alla sede legale o alla sede principale;

2. per le imprese dell'Unione Europea obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio delle Dogane competente in base alla sede di rappresentanza dell'impresa;

3. per le imprese dell'Unione Europea non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, è previsto che le stesse scelgano l'Ufficio delle Dogane appropriato per inviare la dichiarazione di rimborso, basandosi sullo Stato Membro di appartenenza dell'impresa.

Importo rimborsabile, modalità di fruizione e documentazione

Le imprese possono ottenere un rimborso pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Per accedere al rimborso, i beneficiari devono specificare nella dichiarazione inviata all'Ufficio delle Dogane se preferiscono applicare il rimborso come compensazione o se desiderano la restituzione del valore in denaro.

Se ci si avvale del Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Le dichiarazioni attestanti il rimborso possono essere inviate anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore (schede carburante).

Utilizzo del credito maturato nel secondo trimestre 2024

I crediti derivanti dai consumi del secondo trimestre del 2024 possono essere compensati fino al 31 dicembre 2025. A partire da questa data inizia il periodo per presentare la richiesta di rimborso in denaro per le eccedenze non utilizzate in compensazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000.

Le richieste di rimborso devono essere inoltrate entro il 30 giugno 2026.

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