Le imprese di autotrasporto possono presentare, dal 1° al 31 ottobre 2024, la dichiarazione per accedere al beneficio fiscale delineato dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, in riferimento ai consumi di carburante registrati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2024.
E’ quanto contenuto nella nota del 25 settembre 2024, protocollo n. 594995/RU, dell'Agenzia delle Dogane.
I beneficiari che possono accedere agli incentivi sono:
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che effettuano trasporto di beni utilizzando veicoli con un peso totale pari o superiore a 7,5 tonnellate. |
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che svolgono trasporti di persone. |
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che operano servizi di trasporto di persone tramite impianti a fune in regime di pubblico servizio. |
Non sono ammessi al rimborso i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da veicoli di categoria euro 4 o inferiore a partire dal 1° gennaio 2021.
Sul portale web dell'Agenzia delle Dogane (sezione Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2024), è possibile trovare e utilizzare l'ultima versione del software per redigere e stampare la dichiarazione per il terzo trimestre del 2024.
Per coloro che non utilizzano il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la dichiarazione, se compilata su carta, deve essere duplicata su un supporto digitale come CD-ROM, DVD o chiavetta USB, e consegnata insieme alla versione cartacea. Qualora le dichiarazioni non includano il necessario supporto digitale con il contenuto in formato specificato dall'Agenzia, queste dovranno essere regolarizzate.
Gli uffici autorizzati a ricevere le dichiarazioni sono i seguenti:
1. per le imprese nazionali, l'Ufficio delle Dogane competente in base alla posizione della sede operativa dell'impresa. Se l'impresa ha più sedi operative, è competente l'ufficio relativo alla sede legale o alla sede principale;
2. per le imprese dell'Unione Europea obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio delle Dogane competente in base alla sede di rappresentanza dell'impresa;
3. per le imprese dell'Unione Europea non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, è previsto che le stesse scelgano l'Ufficio delle Dogane appropriato per inviare la dichiarazione di rimborso, basandosi sullo Stato Membro di appartenenza dell'impresa.
Per accedere al rimborso, i beneficiari devono specificare nella dichiarazione inviata all'Ufficio delle Dogane se preferiscono applicare il rimborso come compensazione o se desiderano la restituzione del valore in denaro.
Se ci si avvale del Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Le dichiarazioni attestanti il rimborso possono essere inviate anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore (schede carburante).
I crediti derivanti dai consumi del secondo trimestre del 2024 possono essere compensati fino al 31 dicembre 2025. A partire da questa data inizia il periodo per presentare la richiesta di rimborso in denaro per le eccedenze non utilizzate in compensazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000.
Le richieste di rimborso devono essere inoltrate entro il 30 giugno 2026.
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