Nell’ipotesi in cui l’avvocato agisca, con domanda proposta in via ordinaria, per ottenere il riconoscimento del compenso per la sua prestazione d’opera professionale, il riconoscimento, in sede di liquidazione secondo le tariffe professionali, del rimborso forfettario da parte del giudice ai sensi dell’articolo 2033, primo comma, del Codice civile, del rimborso forfettario per le spese generali previsto dalla tariffa applicabile, è possibile solo se il difensore attore abbia proposto apposito capo di domanda inteso al riguardo.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 17212 del 27 agosto 2015.
Sempre in materia di spese legali, si segnala altra pronuncia di Cassazione depositata in pari data, la n. 17215, con la quale è stato sottolineato che nel caso in cui più avvocati siano stati incaricati della difesa di un medesimo cliente, ciascuno di essi ha diritto nei confronti di quest'ultimo ai compensi per l’opera prestata; per contro, nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
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