La norma che dispone il rimborso delle spese legali al dipendente coinvolto nel procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, qualora si concluda con l’assoluzione, non trova applicazione nella fase antecedente il processo vero e proprio quando si tratta del provvedimento di archiviazione.
A stabilirlo è stata la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale delle Marche con sentenza n. 236 del 2009, che ha condannato l’ufficio legale dell’ente pubblico per aver disposto l’erogazione del rimborso pur non essendo presenti i presupposti che condizionano il detto rimborso. Infatti l’art. 10-bis, comma 10, L. 248/2005 dispone che: “il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto”.
Da ciò si evince che il dipendente pubblico ha diritto a ricevere il rimborso delle spese legali sostenute solo quando vi è stata pronuncia di proscioglimento nel merito e che sia stato tenuto un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Diversa è la fase preprocessuale in cui manca il carattere della decisorietà, tanto più se si conclude con un provvedimento di archiviazione.
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