Rimborsi sospesi in caso di frode fiscale
Pubblicato il 27 marzo 2013
Con l'ordinanza n.
7630, del 26 marzo 2013, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dalla pubblica amministrazione e conferma la sospensione del rimborso Iva qualora a carico del contribuente risulti un processo per frode fiscale.
La Corte, nella motivazione, richiama il D.Lgs n. 472/1997, dove l'art. 23 - che fissa il principio generale della sospensione dei pagamenti di crediti in favore dei contribuenti autori di violazioni finanziarie, raggiunti da atti di contestazione o irrogazione di sanzioni, ancorché non definitivi - fa riferimento a qualsiasi tipo di pagamento e
“implicitamente” abroga, quale norma successiva, l’art. 38 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che limitava la possibilità dell’amministrazione di sospendere l’erogazione di rimborsi alla sola ipotesi di contestazione di specifici reati.