Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016, dal titolo “Individuazione di un'ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell'IVA in via prioritaria” è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 111 del 13 maggio 2016.
Dopo i contribuenti che operano nel settore del sub-appalto e quelli che applicano il regime dello split payment, la platea di coloro che sono ammessi ad accedere in via prioritaria ai rimborsi Iva si è ulteriormente ampliata.
Il decreto ministeriale di nuova pubblicazione, infatti, ammette ai rimborsi prioritari anche i soggetti che effettuano prevalentemente, nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi indicate alla lettera a-ter) dell'art. 17, c. 6, dpr 633/72, ossia le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici, che la legge n. 190/2014 ha assoggettato al meccanismo dell'inversione contabile dall'1° gennaio 2015.
Le nuove disposizioni del DM 29 aprile 2016 si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta in corso.
Anche per le nuove categorie di soggetti ammessi alla disciplina dei rimborsi Iva prioritari, il diritto di precedenza è riconosciuto – se al momento della richiesta – sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
- i contribuenti esercitano l'attività da almeno tre anni alla data della richiesta;
- l'aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite;
- l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso è almeno di 10.000 euro in caso di rimborso annuale e di 3.000 euro per quello trimestrale;
- l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso è almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'Iva sugli acquisti e sulle importazioni del periodo di riferimento.
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