Rimborsi in conto fiscale, le Entrate dettano le specifiche dei flussi informativi

Pubblicato il 03 gennaio 2018

Il Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (Legge n. 96 del 21 giugno 2017) ha previsto - articolo 1, comma 4-bis – che dal 1° gennaio 2018 i rimborsi (Iva) in conto fiscale - la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, mentre è facoltativa per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge - di cui alla Legge n. 413 del 30 dicembre 1991, vengano pagati ai contribuenti direttamente dall'Amministrazione finanziaria, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Quel Decreto legge ha anche previsto – articolo 1, comma 4-ter – che le modalità di attuazione della misura venissero adottate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (così è stato, a mezzo di Dm del 22 dicembre 2017).

Perciò, sono stati stabiliti gli adempimenti e i connessi scambi di informazioni che la Struttura di gestione e gli uffici delle Entrate, con essi gli ambiti provinciali degli agenti della riscossione, sono tenuti ad effettuare per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale.

Ed in attuazione dell’articolo 6, comma 3 del Dm del 22 dicembre 2017, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 306408, del 29 dicembre 2017, ha approvato i contenuti e le modalità di trasmissione dei detti flussi informativi tra Agenzia ed agenti della riscossione. Esso ha, inoltre, approvato le nuove specifiche tecniche relative al colloquio tra Entrate ed agenti della riscossione ai fini dell’acquisizione dei rimborsi in conto fiscale.

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