Accogliendo il ricorso del Fisco, i giudici di ultime cure hanno stabilito che il contribuente che non ritiene di dover corrispondere le somme contenute nell’avviso di liquidazione, deve impugnarlo. Diversamente, gli verrà precluso il rimborso. La pronuncia numero 24181, del 13 novembre, precisa infatti che: “il rimborso è condizionato alla mancanza di un atto impositivo o alla pendenza di una controversia sull’atto impositivo adottato.”. E prosegue: “l’intempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato dall’ufficio, determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il rimborso dell’imposta nel termine triennale di decadenza di cui all’art. 77 del dpr 131 del .
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