Rilevanza fiscale del welfare aziendale

Pubblicato il 11 settembre 2020

Nella risposta 9 settembre 2020, n. 338, l'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in ordine alla concorrenza nella determinazione del reddito imponibile delle somme corrisposte a titolo di welfare aziendale.

In particolare, l'istante, società appartenente ad un gruppo di imprese, intende ampliare i servizi offerti includendo anche i servizi di welfare aziendale, come individuati dai commi 2 e 3, art. 51, TUIR, da offrire ai lavoratori subordinati delle società dell'intero gruppo, per il tramite di una piattaforma informatica alla quale, accedendo i singoli lavoratori, sarà possibile selezionare, nei limiti di plafond disponibile, i servizi di welfare maggiormente corrispondenti alle individuali necessità personali o familiari.

Invero, la società, in qualità di mandatario della capogruppo e delle altre società del gruppo, erogherà, tramite una piattaforma digitale, le opere ed i servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, a favore dei lavoratori dipendenti delle società mandanti, emettendo voucher welfare aventi le caratteristiche di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

Come indicato nella risposta dell'Amministrazione Finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 51, comma 2, TUIR, elenca le somme ed i valori erogati, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che sono in tutto o in parte esclusi dal reddito imponibile, ove vengano rispettate le seguenti condizioni:

In tale ambito, le opere ed i servizi contemplati dalla norma devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro ovvero da strutture esterne all'azienda, ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico intercorrente tra l'azienda ed il terzo erogatore del servizio.

Ciò assunto, fermo restando il rispetto dei sopradetti requisiti, l'erogazione di opere e servizi aventi le finalità di cui all'art. 100, TUIR, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Per quanto concerne le modalità di erogazione, il medesimo articolo 51, comma 3-bis, ammette la possibilità di erogazione dei beni e servizi citati anche mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, che non configura denaro, come precisato dalla circolare n. 26/E del 2016. Pertanto, atteso che il voucher offerto ha il solo scopo di identificare il soggetto avente diritto alla prestazione, rappresentando un mero titolo non integrabile per il diritto ad un solo bene, opera, prestazione o servizio per l'intero valore nominale, il prestatore di lavoro subordinato potrà beneficiare del regime di non concorrenza al reddito da lavoro dipendente, così come previsto dall'art. 51, comma 2, lett. f), TUIR.

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