Rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto
Pubblicato il 05 settembre 2012
Le Sezioni unite civili di Cassazione, nel testo della
sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012, hanno affermato il seguente principio di diritto
“Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto”.
Lo stesso giudice, inoltre,
“pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”.
Ne consegue che anche quando la causa venga promossa per la sola risoluzione del contratto, il giudice di merito può rilevare d'ufficio, in considerazione dei fatti allegati e provati o emergenti ex actis, qualsiasi forma di nullità del medesimo non soggetta a regime speciale e, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, deve provvedere al rigetto della domanda di risoluzione.