Riforma Tfr al via da gennaio

Pubblicato il 10 novembre 2006

Oggi al Consiglio dei ministri verrà presentato un decreto legge di tre articoli, messo a punto dai ministeri del Lavoro e dell’Economia, per garantire l’anticipo al 1° gennaio 2007 della riforma del Tfr. Con il Dl diventeranno immediatamente operative le direttive della Covip: tutti i fondi pensione saranno tenuti ad aggiornare i propri statuti e regolamenti, per raccogliere nuove adesioni, entro la fine del 2006. Nei primi sei mesi del 2007, quindi, il lavoratore può in qualsiasi momento far confluire alla previdenza integrativa il proprio Tfr e i versamenti del datore di lavoro, oltre ai propri. Il datore di lavoro, a sua volta, verserà il Tfr maturato da quella data in poi alla forma prescelta dal 1° luglio 2007 (il Tfr maturato prima dell’adesione del lavoratore resta in azienda). In caso di silenzio-assenso è previsto che il Tfr venga trasferito al fondo pensione negoziale, se manca il fondo residuale istituito presso l’Inps.  Il decreto prevede, inoltre, anche una moratoria: polizze assicurative fondi devono individuare un responsabile che presenti requisiti di professionalità e onorabilità. Per risolvere ogni forma di conflitto di interessi da parte del responsabile del Fondo è previsto, poi, un periodo di deroga di sei mesi (fino al 30 giugno). In caso di inadempienza il fondo non potrà decollare. 

Di fatto, dunque, la previdenza integrativa decollerà effettivamente il 1° gennaio prossimo come previsto nell’intesa Governo-parti sociali, in anticipo di un anno sui tempi della legge 252/2005 (Riforma Maroni). Intanto, il Governo sta perfezionando l’emendamento alla Finanziaria riguardante la creazione del Fondo Inps, su cui vi è stata subito polemica con le parti sociali. I sindacati hanno, infatti, accusato il Governo di aver violato l’accordo di fine ottobre. Oggetto della contesa: l’erogazione delle liquidazioni e l’anticipo di quote di Tfr per ragioni di necessità del lavoratore, al quale avrebbe dovuto provvedere il Fondo Inps e non più il datore di lavoro “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo”. Nell’accordo con le parti sociali, invece, è stabilito che questo compito debba restare al datore di lavoro. Di qui il contrasto.

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