E’ entrato in vigore il 31 dicembre 2023 il Dlgs n. 216, recante l’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
Con la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre, si attua il primo modulo di riforma dell’IRPEF, in attuazione dell’articolo 5 della Legge delega fiscale.
Tale norma delinea un’ampia revisione dell’Imposta delle persone fisiche, che ha come obiettivo di lungo periodo la transizione verso un sistema ad aliquota unica (flat tax), mentre nel mezzo sono previsti una serie di passaggi intermedi finalizzati a rendere più equo ed efficiente il modello.
Il Decreto legislativo n. 216/2023 prevede per i contribuenti Irpef tre novità, a partire dall’anno 2024:
NOTA BENE: Non ci sono cambiamenti, invece, per il regime forfetario che resta confermato anche per il 2024; mentre, non è riproposta la cosiddetta flat tax incrementale, cioè il regime sostitutivo agevolato per le persone fisiche in partita Iva che nel 2023 hanno maturato redditi superiori a quelli dichiarati nel triennio precedente.
All’articolo 1 del provvedimento viene prevista, per tutto il 2024, una riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef.
Pertanto, per l'anno 2024, l'imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Sempre per il 2024 viene innalzata a 1.955 euro la detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR.
La somma a titolo di trattamento integrativo è riconosciuta ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore ai 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per tipo di reddito, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR.
Infine, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni precedenti.
All’articolo 2 è disposto che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 50mila euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro.
Tale riduzione interessa:
All’articolo 3, invece, è sancito che per garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef, il termine per modificare gli stessi scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 è differito al 15 aprile 2024.
NOTA BENE: Per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ci sarà tempo fino al 15 maggio 2024 per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Sempre entro il termine del 15 aprile 2024, le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti prima della riforma.
Uguali tempistiche e modalità vengono fissate per i comuni e per l’addizionale comunale all’Irpef.
Infatti, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del Tuir.
Nel caso in cui i Comuni entro il 15 aprile non adottassero la delibera volta a modificare gli stessi scaglioni, l’addizionale comunale all’Irpef si applicherà sulla base delle aliquote vigenti per il 2023.
Nel decreto di riforma dell’Irpef, all’articolo 4 ha trovato spazio anche la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, nel caso di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel 2024.
In altri termini, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti nonché delle agevolazioni a favore degli operatori economici, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.
ATTENZIONE: L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni mentre non spetta alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
NOTA BENE: Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.
L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs. n. 216/2023, saranno stabiliti gli interventi attuativi di tale disposizione con riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, in modo da garantire che la maggiorazione complessiva non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per le categorie in questione.
Infine, il Dlgs n. 216/2023, articolo 4, abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l’Aiuto alla crescita economica, ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi Ires di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, l’importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
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