Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2017 la Legge n. 103 del 23 giugno 2017, recante modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale ed all’Ordinamento penitenziario. Le relative previsioni entreranno in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione – dunque a partire dal 3 agosto 2017 – fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni riguardanti modifiche alle norme di attuazione del Codice di procedura penale, per le quali l’efficacia è espressamente prevista decorso un anno dalla pubblicazione della Legge.
Nel prosieguo della presente trattazione verranno illustrate le sole modifiche apportate al Codice penale, che includono significative novità in materia di prescrizione, l’introduzione di una nuova causa estintiva del reato per condotte riparatorie, nonché l’inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per una serie di reati. La Legge in esame contiene inoltre una serie di deleghe al Governo per l’emanazione di Decreti legislativi in tema di “regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale”, nonché di “revisione della disciplina del casellario giudiziale”.
Come anticipato, è stata in primo luogo modificata la disciplina sulla prescrizione, mediante l’estensione delle cause di sospensione della stessa, prevedendo in particolare una sospensione della prescrizione di 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado ed una sospensione di ulteriori 18 mesi dopo la sentenza di condanna in secondo grado (che però non vale in caso di assoluzione).
La presente modifica è avvenuta mediante l’introduzione di un secondo comma all'art. 159 c.p., secondo cui:
2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Come risulta evidente, ai sensi del suindicato comma 2, art. 159 c.p., le sentenze di condanna non definitive (anche se emesse in sede di rinvio) vengono elevate a causa di sospensione del decorso della prescrizione per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito delle motivazioni e la lettura del dispositivo della sentenza nel grado di giudizio successivo; fermo restando che tale periodo di sospensione può avere una durata massima di 18 mesi, oltre i quali la prescrizione riprende a decorrere, anche laddove il grado di giudizio successivo non sia ancora giunto a sentenza. Nessun effetto sospensivo è invece previsto a seguito di decreto penale di condanna.
Altra modifica in fatto di prescrizione si rinviene dalla lettura del medesimo art. 159 c.p., al cui primo comma è stata aggiunto il n. 3 – ter) che prevede un’ulteriore ipotesi di sospensione in caso di “rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria”.
Ed ancora, la prescrizione è differita per i reati di violenza commessi contro i minori. E’ stato difatti aggiunto all'art. 158 c.p. – che disciplina il dies a quo della prescrizione – un ultimo comma secondo cui “per i reati previsti dall'art. 392 comma 1-bis c.p.p. (trattasi di reati nei confronti di vittime vulnerabili, quali maltrattamenti in famiglia, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile ecc.), se commessi nei confronti di minori, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato”.
La disciplina dell’interruzione della prescrizione è stata toccata sotto un duplice profilo. Innanzitutto all'art. 160, comma 2 c.p. è stata introdotta una nuova causa interruttiva rappresentata dall'interrogatorio reso davanti “alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero”. In secondo luogo, attraverso un intervento sull'art. 161, comma 2, alcuni reati contro la pubblica amministrazione (tra cui la corruzione propria ed impropria) sono stati ricompresi tra quelli per cui l’interruzione della prescrizione può comportare un aumento della metà (in luogo di un quarto) del tempo base necessario a prescrivere indicato dall'art. 157 c.p.
La riforma in questione introduce anche una nuova causa di estinzione del reato, che si configura quando l’autore del reato procedibile a querela ne ripara le conseguenze mediante restituzioni e risarcimenti. La presente modifica - che, a differenza di quanto avviene per la prescrizione, si applica anche ai procedimenti in corso e non solo a quelli commessi dopo l’entrata in vigore della Legge – avviene mediante l’introduzione del nuovo art. 162 ter c.p., per l’appunto rubricato “Estinzione del reato per condotte riparatorie”, secondo cui:
“1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
2. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.
3. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positive delle condotte riparatorie.”
Trattandosi di causa estintiva, essa travolge le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e le misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria.
La riforma esaminata va inoltre a toccare il quadro sanzionatorio di diversi reati, le cui pene vengono decisamente inasprite. Di seguito, le fattispecie coinvolte:
Diverse, infine, sono le materie che la Legge in esame delega al Governo, chiamato ad intervenire attraverso la decretazione legislativa - come sopra anticipato - in tema di regime di procedibilità per taluni reati, sulla revisione delle misure di sicurezza e del casellario giudiziale, sulla riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario nonché, infine, in materia di intercettazioni.
Per quanto concerne, nello specifico, il regime della procedibilità, per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, si dovrà prevedere la procedibilità a querela. Dovranno, tuttavia, fare eccezione la violenza privata ed i reati contro il patrimonio. Se la vittima persona offesa dal reato è incapace, per età o per infermità, resterà la procedibilità d'ufficio, così come nei casi in cui ricorrono le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Quadro normativo |
Legge n. 103 del 23 giugno 2017 art. 157 c.p. art. 158 c.p. art. 159 c.p. art. 160 c.p. art. 161 c.p. art. 162 ter c.p. art. 416 ter c.p. art. 624 bis c.p. art. 625 c.p. art. 628 c.p. art. 629 c.p. art. 392 c.p.p. art. 544 c.p.p. art. 1208 c.c. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".