Riforma Class action: via libera definitivo

Pubblicato il 04 aprile 2019

Nella seduta del 3 aprile, l’Assemblea di Palazzo Madama ha definitivamente approvato il disegno di legge in materia di azione di classe o class action.

Il provvedimento, nella medesima formulazione, aveva già ottenuto il via libera della Camera, lo scorso 3 ottobre 2018.

Azione di classe nel Codice di procedura civile

Il Ddl sancisce, in primo luogo, il collocamento dell’azione di classe, prima presente nel Codice del consumo, all’interno del Codice di procedura civile, attraverso l’introduzione del nuovo titolo VIII-bis nel libro quarto del Codice, sui procedimenti collettivi.

Esteso il perimetro soggettivo e oggettivo dell’azione

Tra le principali novità introdotte, si segnala l'estensione del perimetro sia soggettivo sia oggettivo della class action, in quanto si ammette, da un lato, che l’azione di classe possa essere esperita da tutti i titolari di diritti individuali omogenei, ossia da chiunque abbia da chiedere risarcimenti per la lesione di detti diritti (e non più solo dai consumatori ed utenti), dall’altro, che essa possa essere utilizzata per tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale ma anche di responsabilità extracontrattuale.

Sempre sul fronte soggettivo, si prevede che oltre ai singoli, l'azione di classe possa essere promossa anche da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, iscritte in un elenco tenuto dal Mise.

Le azioni possono essere rivolte nei confronti di imprese e di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività.

Competenza e procedura

La competenza per l’azione di classe passa dal Tribunale civile alla Sezione specializzata in materia d’impresa mentre, per quanto riguarda la procedura, la stessa prevede un’articolazione in tre fasi, rispettivamente, su ammissibilità dell’azione, decisione sul merito e liquidazione delle somme dovute agli aderenti.

Adesione anche successiva, patto di quota lite

Come novità di particolare rilievo si segnalano la previsione secondo cui alla class action sarà possibile aderire sia prima che dopo la condanna e quella che riconosce la possibilità, in caso di accoglimento dell’azione di classe, di prevedere un compenso per l'avvocato della parte proponente e per il rappresentante dei classisti, calcolato in percentuale sull'ammontare del risarcimento ottenuto.

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