E’ stata confermata dalla Cassazione una condanna comminata per rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia di Stato e per oltraggio a pubblico ufficiale.
L’imputato aveva impugnato la decisione lamentando una violazione di legge, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, per avere la Corte territoriale confermato la sua condanna anche se era risultato che egli era stato fermato dopo aver parcheggiato il mezzo, essere entrato in un bar ed essere poi uscito dal locale, dunque quando doveva essere considerato un mero pedone e non un conducente di un veicolo.
La Suprema corte, con sentenza n. 41457 del 9 ottobre 2019, ha ritenuto detto motivo infondato evidenziando come l’articolo del Codice della strada indicato sanzioni la condotta del "conducente" per rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico in caso di incidente stradale ovvero "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool".
Dalla lettura della norma – continuano gli Ermellini - sarebbe evidente che il termine "conducente" si riferisca a colui che guida o che ha guidato fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia un veicolo.
E ciò si desume, oltre che dal significato testuale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1 dello stesso articolo 186, di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui le capacità percettive e reattive possono essere negativamente condizionate da una precedente assunzione di quelle bevande.
Nel senso appena indicato – ricorda la Corte - si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella "nozione di guida" la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico.
E ancora, in senso conforme, si è sostenuto che “in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto“.
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