Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione - con sentenza n. 27104 del 29 settembre 2020 - hanno risolto un contrasto giurisprudenziale concernente l’individuazione, in tema di misure cautelari personali, della data dalla quale decorre il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame, in sede di rinvio.
Un primo orientamento, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, farebbe decorrere il detto termine dalla data in cui perviene al Tribunale il fascicolo inviato dalla Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio e gli allegati.
Secondo altro indirizzo, invece, il momento della decorrenza sarebbe collocato nella data in cui il Tribunale riceve gli atti trasmessi dall’autorità procedente a seguito della richiesta in tal senso nuovamente formulata ex art. 309, comma 5, c.p.p.
Gli Ermellini sono giunti alla soluzione del contrasto in oggetto dopo aver rilevato che il medesimo non verterebbe tanto sull’individuazione del momento di decorrenza del termine per la decisione sulla richiesta in fase di rinvio, quanto piuttosto sulla configurazione della sequenza procedurale del particolare giudizio di rinvio.
Si trattava di stabilire, ossia, se di tale sequenza l’avviso all’autorità procedente costituisse o meno passaggio necessario.
Il Massimo collegio di legittimità ha quindi spiegato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge sulla base delle stesse cadenze temporali e delle stesse sanzioni processuali previste dall’articolo 309, commi 5 e 10, c.p.p.
I relativi termini, dunque, iniziano a decorrente dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengano alla cancelleria del Tribunale.
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