La richiesta di riesame ai sensi dell’art. 20 Regolamento CE 1896/2006 - ossia, riesame in casi eccezionali dell’ingiunzione di pagamento europea – deve ritenersi soggetta al termine di cui all'art. 650 c.p.c. (nel caso di specie, non rispettato).
A stabilirlo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, respingendo il ricorso di una società, avverso il rigetto della richiesta di riesame di un’ingiunzione europea di pagamento emessa nei suoi confronti.
Gli ermellini avvalorano e confermano, in proposito, la tesi sostenuta dalla Corte territoriale. Quest’ultima, in particolare, chiarisce innanzitutto che il suddetto Regolamento comunitario ammette sì il riesame “in casi eccezionali, ma non prevede un termine entro cui richiederlo, a differenza di quello esplicito di 30 giorni (di cui all'art. 16) per l’opposizione per così dire “ordinaria” all'ingiunzione. Termine di 30 giorni che, del resto, non potrebbe ritenersi applicabile al riesame, perché una simile conclusione sarebbe impedita dal principio ubi lex voluit dixit.
Sulla base di tale premessa la Corte territoriale - secondo ragionamento incensurabile - ha dunque ritenuto che per fornire un’adeguata soluzione interpretativa, non possa che ricorrersi all'art. 26 del medesimo Regolamento - secondo cui “tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente Regolamento, sono disciplinate dal diritto nazionale”- nonché all'art. 29, che affida agli Stati membri la regolazione del procedimento di riesame.
Per tale motivo deve ritenersi senz'altro applicabile il termine di cui all'art. 650 c.p.c. che, pur essendo assai ristretto in vista degli ostacoli logistici e linguistici nel caso di ingiunzione europea, è comunque l’unico che garantirebbe coerenza e certezza al sistema.
Conclude pertanto la Corte Suprema, con sentenza n. 7075 del 20 marzo 2017, che in tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all'art. 20 Regolamento CE n. 1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dal menzionato art. 650 c.p.c., si identifica in quelli desumibili da tale ultima norma, e quindi:
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