Con la circolare 14 giugno 2022, n. 68, l’Istituto Previdenziale fornisce le indicazioni operative per il riesame dei trattamenti pensionistici dei soggetti appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che abbiano maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.
Nello specifico si forniscono chiarimenti relativi all’applicazione dell’articolo 54, Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in merito al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore dei predetti soggetti.
I criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate, sono stati resi noti con le circolari Inps n. 107/2021 e n. 199/2021.
Tuttavia, a seguito delle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, la quota di pensione retributiva da calcolare - per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un'anzianità inferiore a 18 anni – dovrà essere calcolata con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva vantati alla predetta data.
L’applicabilità della predetta disciplina è stata estesa anche al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato e non si applica per i soggetti nei cui confronti sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Alla luce di ciò, l’Istituto previdenziale fornisce - con circolare n. 68/2022 - le istruzioni per il riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.
L’Inps provvede al riesame d’ufficio delle pensioni al personale in oggetto, applicando per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
In seguito alla ricostituzione del trattamento pensionistico, ai pensionati interessati verranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati tenendo conto della riliquidazione, degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria, nei limiti del termine di prescrizione di cinque anni, da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, salvo gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
Nei casi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda di ricalcolo della pensione,
i trattamenti pensionistici verranno riliquidati nei limiti del termine di prescrizione di cinque anni, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I ricorsi amministrativi presentati dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato in merito alla riliquidazione della quota retributiva con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.
Per i ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali e le Direzioni regionali dovranno predisporre gli atti di competenza - dando atto dell’eventuale riliquidazione - e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.
Per i ricorsi già inoltrati all’Ufficio di segreteria degli Organi Collegiali e per i quali sia emesso un provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, le Strutture territoriali dovranno trasmetterne l’opportuna comunicazione al Comitato di Vigilanza.
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