L’Inps, con il messaggio 16217/2006, intervenendo in merito alla modifica della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi e delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato (ex articolo 1, commi 4 e 5 del Dl 2/2006, convertito in legge n. 81/2006), chiarisce che i contratti individuano la struttura della retribuzione ma per quanto riguarda la misura essa è demandata alla contrattazione locale, fermo restando il fatto che non può mai risultare inferiore ai limiti fissati dalla legge. A tal proposito si devono distinguere due possibilità:
- retribuzioni previste dal contratto provinciale o retribuzioni di graduale adeguamento inquadrate in accordi locali con contenuto predeterminato dal contratto provinciale stesso, in questo caso le retribuzioni inferiori a quelle della generalità delle imprese della provincia devono essere ritenute compatibili con l’articolo 1 della legge 389/89;
- retribuzioni contrattuali di graduale adeguamento demandate dal contratto provinciale alla contrattazione aziendale o individuale, in questo caso, in virtù della legge 389/89 che esplicita che ai fini previdenziali possono essere presi in considerazione solo accordi collettivi di rango inferiore o contratti individuali da cui derivino retribuzioni superiori a quelle previste dal contratto collettivo sovraordinato, la determinazione di retribuzioni inferiori alle ordinarie è inefficace ai fini degli obblighi contributivi e del diritto alle prestazioni.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".