Il Dl 115/2022, articolo 8, ha determinato, in riduzione, le aliquote di accisa da applicare alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e al gas naturale usato per autotrazione, per il periodo che va dal 22 agosto 2002 e fino al 20 settembre 2022.
Successivamente, il decreto Aiuti-ter ha confermato le misure di aiuto già in atto, per contrastare gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell'energia e dei carburanti, fino al 31 ottobre 2022.
Di conseguenza, fino a tale data è operativa la riduzione delle accise gravanti su benzina (478,40 euro per mille litri), oli da gas o gasolio usato come carburante (367,40 euro per mille litri), gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti (182,61 euro per mille chilogrammi) e gas naturale usato per autotrazione (zero euro per metro cubo). Si intende prorogata anche l’applicazione dell’Iva al 5% sul gas naturale usato per autotrazione, ossia il metano.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a comunicare, in forma cumulativa, i dati relativi ai quantitativi di carburanti suddetti giacenti nei serbatoi alla data del 30 ottobre.
L’Agenzia delle Dogane, con determinazione prot. 439237 del 29 settembre 2022, ha approvato il modello da utilizzare per detta comunicazione.
N.B. L’Agenzia, sulla scorta della nuova norma, afferma che la comunicazione non deve essere effettuata se alla scadenza prevista (ora 10 novembre 2022) venga disposta nuovamente la proroga dell’applicazione delle aliquote ridotte.
Dunque, il modello allegato alla determinazione del 29/9 è utile per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi di benzina, gasolio, GPL, usati come carburante e di gas naturale usato per autotrazione, fisicamente giacenti nei serbatoi dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti.
La determinazione doganale fornisce le seguenti istruzioni:
Il modello compilato va trasmesso tramite l’indirizzo PEC preventivamente comunicato all’ADM competente in base al deposito od all’impianto cui i dati riportati nel modello si riferiscono.
In caso di mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
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