Riduzioni contributive indebite: sussistenza del reato

Pubblicato il 02 dicembre 2024

L’ordinanza n. 27639 dell’11 luglio 2024, della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, ha sollevato due rilevanti questioni interpretative rimesse alle Sezioni Unite in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche: reato disciplinato dall’articolo 316-ter, codice penale.

Le Sezioni Unite, con pubblicazione di apposita informazione provvisoria del 28 novembre 2024, in attesa delle motivazioni, hanno chiarito tali aspetti, che avevano creato contrasti giurisprudenziali tra le Sezioni semplici della Cassazione.

Il caso e i quesiti rimessi alle Sezioni Unite

L’origine della vicenda risale a una sentenza della Corte d’Appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva riqualificato il reato presupposto contestato ad una società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23, da truffa aggravata (articolo 640-bis c.p.) a indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter cod. pen). Tale riqualificazione ha condotto la difesa a proporre ricorso in Cassazione.

Con l’ordinanza n. 27639, la Sesta Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite due quesiti principali:

Quanto al primo dei due precedenti punti, l’orientamento giurisprudenziale più recente ha affermato che la nozione di “erogazioni pubbliche” prescritta dall’art. 316-ter non si limita alla corresponsione di somme di denaro, ma include anche benefici economici che gravano sulla collettività, come l’esenzione dal pagamento di somme dovute. Diversamente, come rilevato dall’ordinanza di rinvio, il tenore letterale del richiamato art. 316-ter evidenzia esclusivamente l’azione indebita dell’agente rispetto al conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, sollevando il mero risparmio di spesa dalla configurazione della fattispecie incriminatrice.

Le risposte delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, sulla prima questione relativa al risparmio di spesa e l’ambito applicativo dell’articolo 316- ter, Codice Penale, hanno stabilito che integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche anche l’ottenimento di un vantaggio economico attraverso un risparmio di spesa, quale la riduzione dei contributi previdenziali dovuti per effetto della mancata comunicazione di informazioni rilevanti. Nel caso di specie veniva rilevata la mancata indicazione di sostanziali assetti proprietari coincidenti quale requisito prescritto dalla legge per il godimento delle agevolazioni contributive fruite.

Sulla seconda questione inerente al carattere unitario o plurimo del reato laddove questo si consumi in erogazioni periodiche, gli Ermellini hanno affermato che il reato è unitario, sicché assumerà particolare rilievo la somma complessiva percepita dal beneficiario e non quella corrisposta a cadenza periodiche.

Conseguentemente, il momento consumativo del reato si perfeziona solo con la percezione dell’ultima erogazione ed i relativi termini di prescrizione iniziano a decorrere dalla interruzione delle riscossioni indebite.

 

 

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