Riduzione Ires, a chi spetta e a quali condizioni?

Pubblicato il 20 maggio 2022

Con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della circolare n. 15 del 17 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’ambito oggettivo dell’applicazione dell’art. 6 del Dpr n. 601/73, che dispone la riduzione del 50% dell'aliquota Ires in favore di determinati soggetti.

Ires, beneficiari della riduzione

A norma dell’art. 6 del citato Dpr 601/73, e sue modifiche ed integrazioni, l’agevolazione della riduzione dell’Ires dal 24% al 12% spetta alle seguenti istituzioni aventi personalità giuridica:

I contenuti della circolare

Dalla agevolazione in esame, ribadisce la circolare in oggetto, stante le novità introdotte dal Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs 117/2017, restano fuori gli enti del Terzo settore iscritti nel Runts, con la sola eccezione di quelli religiosi riconosciuti, ma limitatamente allo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale.
Ne deriva che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente per la fruizione del beneficio poiché l'agevolazione tiene conto dell'utilità sociale dell'attività svolta dall'ente da cui derivano ricavi assoggettabili a imposta sui redditi.
Quindi, la fruizione deve essere dimostrata dal richiedente sotto il profilo meramente sostanziale e non formale, dato quindi dalla natura dell'attività in concreto esercitata.

Gli enti religiosi

A proposito degli enti religiosi viene confermato quanto disposto con precedente risoluzione n. 91/E/2005: nel regime agevolativo rientrano eccezionalmente i redditi derivanti dall'esercizio di attività diverse, anche se commerciali, se dette attività si pongono in un rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini istituzionali dell'ente.
Anche in questo caso, quindi, il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente in quanto l’agevolazione intende premiare l’attività svolta a favore della comunità.
Ne deriva che, per gli enti ecclesiastici equiparati a quelli di beneficienza o istruzione che svolgono attività commerciali in misura non prevalente, la riduzione è applicabile e il medesimo riconoscimento è esteso anche ai proventi di mero godimento del patrimonio immobiliare, ricevuti a fronte di donazioni o lasciti, se gli introiti siano effettivamente ed esclusivamente utilizzati nelle attività di religione e culto.
Gli stessi criteri valgono per gli enti religiosi non cattolici e per quelli con finalità di beneficenza o di istruzione.

Gli enti ospedalieri

Per gli enti ospedalieri, soppressi con la riforma del sistema sanitario nazionale del 1978, il problema è individuare le corrispondenti strutture che li hanno sostituiti per l’erogazione del servizio sanitario pubblico.
L’Agenzia a tale proposito conferma l’esclusione dall’agevolazione per le Asl che, sebbene di natura pubblica, svolgono attività che oltrepassano quelle di cura e ricovero, e per le case di cura private riconosciute come presidi ospedalieri.
Continuano invece a beneficare dell’aliquota dimezzata gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in quanto riconducibili ai soppressi enti ospedalieri, ma limitatamente alle prestazioni di ricovero e cura in convenzione, e di ricerca scientifica.

Le fondazioni bancarie

Per quanto concerne le fondazioni bancarie è stato chiarito che, per la fruibilità del beneficio, le stesse devono dimostrare il possesso in concreto dei requisiti richiesti e provare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta.

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