L’Ispettorato Nazionale del lavoro torna a pronunciarsi in materia di legittimità della geolocalizzazione dei lavoratori, occupandosi dei cosiddetti “riders”, ossia i fattorini addetti alle consegne a domicilio.
In dettaglio, con la nota del 12 novembre 2019, n. 9728, l’INL ha fornito taluni chiarimenti ad una società che chiedeva di poter dotare i lavoratori, addetti alle consegne, di uno smartphone sul quale installare una app, finalizzata a conciliare le specifiche “esigenze organizzative e produttive”, oltre che ad assicurare le esigenze riguardanti la “sicurezza del lavoro”.
Dal contenuto della nota emerge che le aziende possono lecitamente installare sullo smartphone dato in dotazione al lavoratore la app in questione, purchè risultino rispettati i dettami dell’art. 4, comma 3, della legge del 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), in merito agli strumenti di controllo dei lavoratori.
Come anticipato, l’INL, con la nota n. 9728 del 12 novembre 2019, ha reso noto che le aziende che effettuano consegne possono dotare i propri dipendenti di smartphone con installata un app che agevoli lo svolgimento dell’attività, purché, in ottemperanza a quanto previsto dal menzionato art. 4, vengano rispettate le seguenti condizioni:
NB! In ogni caso l’Ispettorato territoriale si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine al corretto utilizzo dell’applicativo, conformemente alle specifiche tecniche fornite dall’azienda e allegate al provvedimento autorizzativo. |
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato riformato dal “Jobs Act”, che ha introdotto importanti modifiche rispetto alla possibilità del datore di lavoro di operare un controllo sull’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti.
Prima della riforma in commento, vigeva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, salvo i casi in cui il datore di lavoro, per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, intendesse installare nuove apparecchiature dalle quali potesse derivare un controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti.
In tal caso, era necessario il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, un’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Tuttavia, a seguito delle innovazioni tecnologiche che hanno investito nell’ultimo decennio il mondo del lavoro, è emersa sempre più forte l’esigenza di aggiornare la normativa di fronte alle mutate esigenze organizzative e produttive delle imprese.
Di conseguenza, nella nuova versione dell’art. 4 è stato eliminato l’esplicito divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa e sono state individuate le condizioni e finalità per le quali è permesso l’utilizzo degli strumenti che consentono un tale controllo.
Il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2019) recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, ha modificato interamente l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori in tema di controlli a distanza dei lavoratori.
Con la modifica, è stata introdotta la disciplina relativa all'installazione degli impianti audiovisivi e all’utilizzo degli strumenti potenzialmente in grado di controllare l’attività dei dipendenti.
La novità principale di tale intervento riformatore è che il secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto esclude la necessità di una procedura autorizzatoria per la fornitura degli strumenti utili per la prestazione lavorativa (ad es. telefono, computer, tablet) e per l’installazione di dispositivi necessari per registrare l’accesso o le presenze del lavoratore (ad es. badge), attraverso i quali i controlli possono essere legittimamente effettuati.
Secondo il nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, gli impianti audiovisivi e gli strumenti di controllo a distanza sono ammessi solo in presenza di:
L’installazione di tali strumenti, giustificata dalle predette esigenze, è possibile solo:
In mancanza di accordo, gli impianti o gli strumenti di controllo possono essere installati:
Ad ogni modo, come specificato anche nella nota ivi esaminata, si fa presente che il datore di lavoro può utilizzare le informazioni raccolte attraverso l’esercizio del potere di controllo a distanza nonché con gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché i lavoratori siano informati adeguatamente circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo, sempre nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) e, attualmente, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
NB! Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell’esistenza e delle modalità d’uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli, i dati raccolti non saranno utilizzabili a nessun fine, nemmeno a scopo disciplinare. |
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