Ricorso respinto con spese a carico
Pubblicato il 09 giugno 2011
La Corte di cassazione, con sentenza n.
11389 del 24 maggio 2011, ha confermato la decisione con cui il Giudice di pace aveva condannato un automobilista, soccombente nel giudizio dallo stesso instaurato in opposizione ad una multa, anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in cento euro.
Il ricorrente lamentava che la quantificazione delle spese del giudizio fosse eccessiva e sproporzionata in considerazione del fatto che il Comune si era costituito a mezzo di un proprio funzionario e senza l'ausilio di un legale. Secondo la Corte, tuttavia, la nota spese presentata dall'ente comunale era contenuta in termini ragionevoli e, pertanto, non necessitava nemmeno di uno specifico onere di documentazione delle spese.