Precisazioni di Cassazione sul difetto di specificità del ricorso penale quando i motivi d'impugnazione sono articolati senza una divisione in paragrafi.
Nel processo penale, l’aspetto grafico e formale dell’articolazione dell’atto di ricorso in cassazione in paragrafi ed altre sottopartizioni non può essere ritenuto irrilevante, atteso il Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale del 17 dicembre 2015.
In questo, è stato sancito che i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell’articolo 606 c.p.p.
Tale Protocollo, secondo la giurisprudenza di Cassazione, va considerato alla stregua di strumento esplicativo del dato normativo di cui all’articolo 606 del Codice di procedura penale e la sua violazione può confermare la valutazione di inammissibilità del ricorso, per difetto di specificità.
Così, la Suprema corte con sentenza n. 38676 del 19 settembre 2019, con riferimento ad un ricorso complessivamente infondato, rispetto al quale gli Ermellini hanno formulato anche i sopra citati rilievi di rito.
In particolare, hanno evidenziato come la promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, renda l’impugnazione assolutamente aspecifica.
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