Ricorso in Cassazione inammissibile se mera riproduzione di atti processuali

Pubblicato il 17 marzo 2015 Con sentenza n. 5136 depositata il 16 marzo 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile - aderendo all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia- ha dichiarato inammissibile un ricorso, poiché il ricorrente, nel redigerlo, si era limitato ad una pedissequa riproduzione degli atti processuali.

La Suprema Corte ha ritenuto detta tecnica redazionale del tutto inidonea ad assolvere il requisito di cui all’art. 366 n. 3 (esposizione sommaria dei fatti), né tale requisito poteva desumersi, nel caso in esame, attraverso un’estrapolazione dall’illustrazione dei motivi.

La Cassazione infatti, prima di esaminare le motivazioni, dovrebbe essere sempre messa in grado, attraverso una riassuntiva esposizione –contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie - sia di percepire l’origine sostanziale del fatto di cui al processo, sia il suo dipanarsi nello svolgimento dei gradi di merito, in modo da poter procedere allo scrutinio dei motivi, che siano ovviamente pertinenti e deducibili dal ricorso medesimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Controllo a distanza, installazione di GPS su auto aziendali: come e quando

09/10/2024

Bonus Natale in Gazzetta Ufficiale, come funziona?

09/10/2024

Inaugurata la Scuola di formazione del Notariato

09/10/2024

Professionista incaricato delle relazioni per il concordato: credito prededucibile

09/10/2024

CCNL Agenzie marittime. Ipotesi di accordo di rinnovo del 13/9/2024

09/10/2024

Agenzie marittime. Rinnovo Ccnl

09/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy