Ricorso in cassazione inammissibile, contributo unificato doppio
Pubblicato il 17 gennaio 2014
Applicando la disposizione di cui all'articolo 1, comma 17 della Legge n. 228/2012 integrativo dell'articolo 13 del DPR n. 115/2002 attraverso l'aggiunta del comma 1 quater, le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n.
773 del 16 gennaio 2014, hanno condannato un Ente territoriale al pagamento del doppio del contributo unificato previsto nei casi in cui l'impugnazione venga respinta integralmente o dichiarata inammissibile o irricevibile.
Nel caso in esame, il ricorso in cassazione dell'Ente era stato dichiarato inammissibile e notificato il 15 febbraio 2013, in data successiva, quindi, all'entrata in vigore della Legge n. 228/2012 (31 dicembre 2012).