La sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la sentenza di primo grado rimettendo la causa al giudice a quo, nei casi previsti dagli articoli 353 del Codice di procedura civile (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione) e 354 del medesimo Codice (Rimessione al primo giudice per altri motivi), è immediatamente impugnabile con ricorso in Cassazione.
Poiché si tratta di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal terzo comma del novellato articolo 360 del Codice di procedura civile, di separata impugnazione in Cassazione delle sentenza non definitiva su mere questioni.
Queste ultime, infatti, si intendono le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva.
E’ il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nel testo della sentenza n. 25774 depositata il 22 dicembre 2015.
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