Ricorsi in materia di appalti, 30 pagine al massimo

Pubblicato il 26 maggio 2015 Con Decreto n. 40 del 25 maggio 2015, il Consiglio di stato è intervenuto a disciplinare, in attuazione dell'articolo 40 del Decreto n. 90/2014, la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all'articolo 120 dell'allegato n. 1 al Decreto legislativo n. 104/2010, in materia, ossia, di procedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

Nel provvedimento, trasmesso dalla presidenza del Consiglio di stato all'Avvocatura generale dello Stato, al Consiglio nazionale forense, all'Unione nazionale avvocati amministrativi e alla Società italiana degli avvocati amministrativi, viene specificato che le dimensioni di atto introduttivo, ricorso incidentale, motivi aggiunti, atti di impugnazione, revocazione, opposizione di terzo, atto di costituzione, memorie e atti difensivi sono contenute nel numero massimo di 30 pagine.

Inoltre, la domanda di misure cautelari autonomamente proposta nonché quella di cui all'articolo 111 del Codice del processo amministrativo, sono contenute nel numero massimo di 10 pagine.

Stesso numero di pagine, quest'ultimo, anche per le memorie di replica, per l'atto di intervento e per le memorie della parte non necessaria.

Vengono, comunque, autorizzati - si precisa - limiti dimensionali non superiori, nel massimo, rispettivamente alle 50 o alle 15 pagine, qualora la controversia presenti questioni particolarmente complesse ovvero attenga a interessi sostanziali di particolare rilievo.
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