Ricorsi in materia di appalti, 30 pagine al massimo
Pubblicato il 26 maggio 2015
Con
Decreto n. 40 del 25 maggio 2015, il
Consiglio di stato è intervenuto a disciplinare, in attuazione dell'articolo 40 del Decreto n. 90/2014, la
dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei
giudizi di cui all'articolo 120 dell'allegato n. 1 al Decreto legislativo n. 104/2010, in materia, ossia, di
procedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.
Nel provvedimento, trasmesso dalla presidenza del Consiglio di stato all'Avvocatura generale dello Stato, al Consiglio nazionale forense, all'Unione nazionale avvocati amministrativi e alla Società italiana degli avvocati amministrativi, viene specificato che le
dimensioni di atto introduttivo, ricorso incidentale, motivi aggiunti, atti di impugnazione, revocazione, opposizione di terzo, atto di costituzione, memorie e atti difensivi sono contenute nel numero massimo di
30 pagine.
Inoltre, la
domanda di misure cautelari autonomamente proposta nonché quella
di cui all'articolo 111 del Codice del processo amministrativo, sono contenute nel numero massimo di
10 pagine.
Stesso numero di pagine, quest'ultimo, anche per le
memorie di replica, per l'
atto di intervento e per le
memorie della parte non necessaria.
Vengono, comunque, autorizzati - si precisa -
limiti dimensionali non superiori, nel massimo, rispettivamente alle
50 o alle
15 pagine, qualora la
controversia presenti
questioni particolarmente
complesse ovvero attenga a
interessi sostanziali di particolare rilievo.