Con la sentenza n. 39 del 10 aprile 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disciplina del giudizio di legittimità in materia di trattenimento dello straniero, come modificata dal Decreto-legge n. 145/2024.
Il vizio riscontrato riguarda, in particolare, l’applicazione al ricorso per cassazione del modello processuale previsto per il mandato d’arresto europeo consensuale, che prevede la decisione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.
L’intervento della Consulta ha riguardato le modifiche apportate all’articolo 14, comma 6, del Testo Unico sull’immigrazione, che rinviavano alla procedura semplificata di cui all’articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della Legge n. 69/2005, relativa al mandato d’arresto europeo consensuale.
Tale disciplina era richiamata anche, con riferimento ai richiedenti protezione internazionale, dall’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 142/2015.
Secondo la Corte costituzionale, la norma oggetto di scrutinio viola gli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto:
La Consulta ha ritenuto che l’effettività del contraddittorio non possa essere sacrificata sull’altare della semplificazione, trattandosi di un giudizio in cui sono in gioco libertà personali e garanzie costituzionali essenziali.
Per ovviare al vuoto normativo derivante dalla declaratoria di incostituzionalità, la Corte ha individuato una disciplina sostitutiva applicabile in via interinale: si tratta della procedura prevista per il mandato d’arresto europeo ordinario, disciplinata dall’articolo 22, commi 3 e 4, della Legge n. 69/2005.
Questa procedura:
La Corte ha precisato che questa soluzione ha carattere temporaneo e si limita a ristabilire l’equilibrio costituzionale, lasciando comunque al legislatore la possibilità di intervenire con una nuova disciplina, purché rispettosa dei principi fondamentali del giusto processo.
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