Con messaggio n. 2184 del 31 maggio 2018, l’INPS ha illustrato gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi.
Sottolinea l’Istituto che il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nell’ambito, invece, di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro per cui il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).
Per effetto della suddetta ripartizione delle competenze tra USMAF-SASN e SSN, e sulla base della posizione ricoperta nell’ambito del rapporto di lavoro, la competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come di seguito specificato:
Nei suddetti casi, il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica - se rilasciata in modalità cartacea - entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni normativamente previste, consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo.
Il messaggio si conclude con precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per gli eventi di malattia:
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