Per impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità occorre, a norma dell’articolo 263 del Codice civile, che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento dimostri l’assoluta impossibilità di essere, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio.
In tale contesto, il rifiuto del figlio di sottoporsi all’esame peritale per la prova ematologica non può essere valutato come prova adeguata e sufficiente dell’asserita inveridicità del riconoscimento.
E’ quanto evidenziato dai giudici della Prima sezione civile di Cassazione, nel testo della sentenza n. 17970 depositata in cancelleria l’11 settembre 2015.
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