costituzionale, con l’ordinanza n. 158 depositata ieri, ha decretato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale mossa dal tribunale di Genova riguardo al Testo unico sull’immigrazione – Dlgs 286/88 - nel passaggio che consente l’espulsione degli stranieri entrati clandestinamente in Italia anche se hanno coniugi o parenti non italiani nel nostro paese; il provvedimento, infatti, esclude i conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana. Nel respingere la contestazione, afferma che il legislatore è legittimato a porre limiti all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando un “corretto bilanciamento dei valori in gioco” e che se fosse accolta la questione sollevata verrebbero vanificati gli obbiettivi della legge, poiché sarebbe permesso a tutti gli stranieri coniugati e conviventi di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno.
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