Con un'interpretazione estensiva delle disposizioni di cui alla legge 356/92 contro la criminalità organizzata, la Corte di cassazione (sentenza n. 10023 del 2009) ha statuito l'adottabilità delle misure cautelari anche nei confronti delle società originate o derivate a vario titolo dalla costituzione della prima società ampliando, così, i termini di prescrizione. In particolare, precisano i giudici di legittimità, hanno rilevanza penale tutte quelle “attribuzioni” idonee a creare un apparente rapporto tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o altre utilità, comprese anche la costituzione di nuove società e l'intestazione di titoli a nuovi soggetti che siano finalizzate a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti con l'obiettivo di eludere l'art. 12-quinquies della legge 356/1992.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".