In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato.
E’ infatti sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza.
In difetto, si impone l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Il principio è stato ribadito dai giudici della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 26099 del 16 settembre 2020, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato.
Questi era stato condannato, nel merito, per il reato di trasferimento fraudolento di valori a seguito di attribuzione fittizia della legale rappresentanza di una Srl, effettuata allo scopo di agevolare la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".