Riciclaggio, non serve condanna definitiva su reato presupposto

Pubblicato il 18 settembre 2020

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato.

E’ infatti sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza.

In difetto, si impone l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Il principio è stato ribadito dai giudici della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 26099 del 16 settembre 2020, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato.

Questi era stato condannato, nel merito, per il reato di trasferimento fraudolento di valori a seguito di attribuzione fittizia della legale rappresentanza di una Srl, effettuata allo scopo di agevolare la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Braccianti agricoli, trascinamento di giornate: adempimenti entro il 24 febbraio 2025

06/02/2025

Sgravio contributivo lavoratrici madri: ok anche per lavoratrici intermittenti

06/02/2025

Nuova chance per l’assegnazione agevolata nel 2025

06/02/2025

Investimenti sostenibili 4.0, agevolate PMI del Sud

06/02/2025

Riduzione IRPEF e rottamazione: risposte di Leo

06/02/2025

Contraddittorio preventivo e sospensione feriale: chiarimenti su termini e applicabilità

06/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy