Ricerca & sviluppo, dalle linee guida la conferma al Manuale di Frascati

Pubblicato il 26 settembre 2024

Con la pubblicazione delle Linee guida per la corretta applicazione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, approvate con il decreto direttoriale 4 luglio 2024, vengono individuati i diversi criteri che i valutatori devono seguire ai fini del rilascio della certificazione ex art. 23 commi 2-5 del D.L.n. 73/2022, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.

Si tratta dei criteri utili alla corretta qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013 convertito, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019. In particolare, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha fornito specifici chiarimenti circa il rispetto congiunto dei cinque criteri fondamentali indicati dal Manuale di Frascati.

L’attività di R&S deve puntare, in primis, a nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento. La generazione di nuova conoscenza è l’obiettivo previsto per qualsiasi progetto di R&S, ove il concetto di “nuovo” deve necessariamente essere declinato in funzione del contesto all’interno del quale ci si trovi ad operare. Secondo il Manuale di Frascati sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare la conoscenza (cd. reverse engineering), in quanto non si tratta di conoscenze nuove.

Tale affermazione, tuttavia, deve essere coordinata con il disposto dell’art. 2, co. 3 del D.M. 26.05.2020 secondo cui «se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o  tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta».

Difficoltà di non poco conto, invece, hanno riguardato l’applicazione dei criteri del manuale di Frascati alle attività di design e ideazione estetica, in particolar modo, per i progetti ex D.L.n.145/2013 e, quindi relativamente al periodo 2015-2019.

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