Il 21 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 il Decreto 26 maggio 2020, attuativo dell'art. 1, co. 198-207, della L. n. 160/2019, recante “Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”.
Il predetto decreto detta i requisiti, le percentuali del credito d’imposta ricerca e sviluppo, nonché le modalità di accesso allo sconto fiscale. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, occorre trasmettere apposita comunicazione, con modello ed istruzioni che verranno definiti mediante decreto direttoriale.
L’ammontare del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti 4.0 varia in base al settore di riferimento, come di seguito indicato:
Diversamente, il credito d’imposta innovazione prevede due diverse tipologie di credito d’imposta:
All’articolo 2 del decreto vengono definite le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ambito per il quale il bonus ricerca e sviluppo spetta per una percentuale pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
L’articolo 3 del decreto riguarda, invece, le spese di ricerca e sviluppo per le attività di innovazione tecnologica, per le quali il credito d’imposta riconosciuto dal 2020 è pari al 6% o al 10%.
Rispettano i requisiti per l’ammissione al bonus R&S i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Ad esempio, s’intendono come prodotti nuovi o significativamente migliorati i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software, facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo.
Non si considerano invece innovazioni tecnologiche:
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