In conformità all'articolo 13 del decreto legislativo del 25 marzo 2024, n. 41, si istituisce presso l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli il registro dei punti vendita autorizzati alla ricarica dei conti di gioco online, conosciuto come Albo Punti Vendita Ricariche.
Le indicazioni sono fornite dall’Agenzia delle Dogane con determina del 25 ottobre 2024.
In aggiunta l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 51 del 25 ottobre 2024 ha istituto il nuovo codice tributo per effettuare il versamento del richiesto importo annuale per l’iscrizione.
Nel dettaglio:
I Punti Vendita Ricariche eseguono ricariche su conti di gioco online associati a concessioni per la gestione dei giochi a distanza, unicamente su sollecitazione del proprietario del conto.
Il richiedente viene identificato e controllata la sua identità, escludendo categoricamente la possibilità di ritirare denaro dal conto di gioco o di effettuare pagamenti di eventuali vincite.
Per l'esercizio delle attività descritta, l'iscrizione all'Albo deve avvenire unicamente attraverso modalità digitali da:
I Punti Vendita Ricariche devono essere autorizzati a svolgere tali attività mediante accordi contrattuali specifici con i concessionari dei giochi a distanza, operando su base non esclusiva e ricevendo un compenso per il servizio offerto.
L’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata.
Occorre essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) di livello 2, ovvero di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (carta di identità elettronica).
Va sottolineato che:
Con la risoluzione n. 51 del 25 ottobre 2024 è stato istituito il codice tributo
utile per effettuare il versamento di 100 euro, come importo annuale, richiesto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco.
Dove va inserito?
Nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel campo:
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