Nel caso in cui la decadenza dal beneficio prima casa sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente – come avrebbe potuto essere per una sua eventuale dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del trattamento agevolato – il venditore è tenuto in solido al pagamento di quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate. Opera infatti, in capo alla parte venditrice, la solidarietà dell’obbligazione tributaria di cui all’art. 57 D.p.r. 131/1986.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, in relazione ad una controversia sull'impugnazione di una cartella esattoriale, che ingiungeva il pagamento di un preteso credito dell’Ufficio, conseguente ad un avviso di liquidazione per revoca dell’agevolazione “prima casa”. Il contribuente, venditore dell’immobile cui il beneficio si riferiva, lamentava in particolare la necessità che il Fisco procedesse in via principale nei confronti di parte acquirente.
Censura respinta dalla Cassazione - con sentenza n. 24400 del 30 novembre 2016 - secondo cui errano i giudici dell’appello, laddove sostengono come il contribuente, in quanto parte venditrice, non sia nella specie tenuto ad alcun pagamento.
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