Poiché il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l’intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia obbligatoria – in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di status – non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente. E’ quanto si legge nell'ordinanza n. 15706 del 23 giugno 2017, resa dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile.
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