Non è possibile prevedere, con il vigente quadro normativo, il riconoscimento di periodi di pratica svolti, in difetto della anteriore e formale iscrizione nel relativo registro dei tirocinanti della revisione legale.
Tale è stata la risposta del Mef all’interrogazione n. 5-12583 posta in commissione Finanze alla Camera dagli onorevoli Sottanelli e Zanetti.
Gli interroganti hanno fatto presente come gli aspiranti professionisti, nella fase iniziale del tirocinio, effettuano due iscrizioni: una al registro praticanti dell'ordine territoriale di appartenenza e l'altra al registro dei praticanti revisori legali presso il Mef.
Fino al 30 giugno 2013, chi non si era iscritto nel registro praticanti revisori poteva ottenere il riconoscimento del tirocinio pregresso, sanando la mancata iscrizione. Invece, al momento, chi non ha effettuato l’iscrizione al registro dei revisori deve ripetere tale iscrizione ed attendere i tre anni di tirocinio prima di sostenere l’esame da revisore ed iniziare l’attività.
Ciò comporta, secondo Sottanelli e Zanetti, effetti negativi e penalizzanti sul piano economico e temporale in considerazione dell'impossibilità dell'avvio della professione di revisore legale in tempi debiti.
Secondo gli interroganti sarebbe opportuno che tutti i soggetti che hanno già superato l'esame di stato di abilitazione alla libera professione di dottore commercialista ed esperto contabile, possano ottenere il riconoscimento del tirocinio pregresso senza dover ripetere l'iscrizione, attendere altri tre anni e sostenere ulteriori esami.
In risposta, il Mef sottolinea come il Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale - articolo 10, Dm n. 146 del 25 giugno 2012 – stabilisce che il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.
Da ciò ne discende che è impossibile riconoscere un periodo di tirocinio svolto anteriormente all'iscrizione stessa.
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