Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, con le istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua previsto dall'art. 5 del Dlgs n. 39/2010, come modificato dal Dlgs n. 135/2016, per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali.
Nella circolare vengono individuate:
Prende così il via anche per i revisori legali iscritti nell’apposito Registro l'obbligo della formazione continua, alla luce dell'articolo 5 del citato Dlgs 39/2010, come successivamente modificato, che prevede in capo a tutte le persone fisiche iscritte al registro l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2017, di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, cadenzato su un arco temporale triennale.
L'obiettivo è quello di di assicurare l’adeguatezza della preparazione professionale di coloro svolgono incarichi di revisione, al fine di elevare la qualità della revisione dei bilanci.
In ciascun triennio (primo triennio formativo: 1/1/17 – 31/12/19), i revisori legali iscritti al registro devono conseguire almeno 60 crediti formativi, con un minimo di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno. Almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le seguenti materie caratterizzanti:
gestione del rischio e controllo interno;
principi di revisione nazionali e internazionali;
disciplina della revisione legale;
deontologia professionale e indipendenza;
tecnica professionale della revisione.
I revisori possono accumulare i suddetti crediti partecipando a corsi che possono essere svolti sia mediante programmi a distanza del MEF sia partecipando a corsi a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF, il cui elenco sarà pubblicato e periodicamente aggiornato sul portale della revisione.
Nella circolare n. 26 del 6 luglio 2017, la Ragioneria Generale specifica che i revisori maturano i crediti utili ai fini dell'assolvimento della formazione obbligatoria continua solo in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. Ciò vuol dire che la partecipazione nel corso del triennio formativo allo stesso corso oppure a corsi con lo stesso argomento consentirà di maturare crediti solo una volta
Si riconoscono validi ai fini della suddetta formazione, anche i corsi di formazione erogati dagli ordini professionali a condizione che questi siano conformi al programma di aggiornamento adottato con la determina del 7 marzo scorso.
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